Fino al prossimo 31.12.2021, al posto dell’utilizzo diretto, sarà possibile cedere il credito da locazioni a un cessionario (compreso il locatore), il quale per utilizzare tale credito deve dare accettazione esplicita e porlo in compensazione entro l’anno.
L’art.122 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) ha previsto la possibilità di cedere anche parzialmente il credito da locazione, al posto dell’utilizzo diretto, anche al locatore, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare; la cessione è possibile anche a istituti di credito o altri intermediari finanziari. La cessione può avvenire dal 13.07.2020 fino al 31.12.2021. Il modello è stato di recente aggiornato (ultimo aggiornamento 14.12.2020) inserendo i residui mesi cedibili, che quindi a oggi sono:
- marzo, aprile, maggio, giugno per la generalità dei contribuenti;
- da marzo a dicembre 2020 per le imprese turistico ricettive non stagionali;
- da aprile a dicembre 2020 per le imprese turistico ricettive stagionali;
- marzo, aprile, maggio, giugno, ottobre, novembre, dicembre per i soggetti che operano nei settori di cui all'Allegato 1 del Decreto Ristori (es. ristoranti, palestre, alberghi, piscine, bar..) o nell'Allegato 2 del Decreto Ristori-bis (alcuni commercianti al dettaglio, centri estetici, ecc.) e che rientrino in zona rossa (per l'Allegato 2).
Si deve quindi indicare l’ammontare del credito d’imposta maturato e quello che si intende cedere (che non necessariamente devono coincidere), oltre alla tipologia di credito ceduto:
• credito “negozi e botteghe” per il solo mese di marzo 2020 (art. 65 D.L. 18/2020);
• credito “locazioni” per i mesi...