La cessione del credito, a determinate condizioni, ne consente la cancellazione dal bilancio. Le modalità di rilevazione sono disciplinate dal principio contabile OIC 15 che dedica a questa fattispecie un apposito paragrafo. In particolare, tra le condizioni richieste, figura la necessità che, unitamente alla titolarità di tutti i diritti contrattuali, siano trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti al credito.
Da qui si deduce che la cessione “pro soluto” si configura come idonea alla previsione appena richiamata, dal momento che il credito viene ceduto, senza che il cedente sia tenuto a garantire la solvibilità del debitore e che tutti i rischi siano trasferiti al cessionario. Al ricorrere di tale fattispecie, l'impresa cedente iscrive in bilancio una perdita su crediti (voce B14 del conto economico), pari alla differenza tra il corrispettivo e il valore contabile del credito al momento della cessione. Tale perdita è deducibile fiscalmente, in conformità alle disposizioni previste dall'art. 101, c. 5 del Tuir.
La normativa fiscale dispone la deducibilità delle perdite su crediti a condizione che risultino da elementi certi e precisi e, in ogni caso, quando il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. Il richiamato c. 5 prevede, inoltre, la sussistenza degli elementi certi e precisi in caso di cancellazione dei crediti da bilancio operata in applicazione dei principi contabili. Il...