Con la risposta all'interpello 126/2020 l'Agenzia delle Entrate conferma la possibilità anche a soggetti differenti, parzialmente e in più fasi temporali.
L'art. 14, cc. 2-ter e 2-sexies D.L. 63/2013 prevede che, per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica dal 1.01.2018, i soggetti beneficiari siano essi incapienti o meno, in luogo della detrazione, possono optare per la cessione del credito corrispondente a fornitori che hanno svolto il lavoro oppure ad altri soggetti privati, i quali “primi cessionari”, ossia fornitori o altri privati, possono a loro volta cedere il credito ad altri soggetti, detti “secondi cessionari”, che poi non potranno più cederlo ulteriormente, ma solo utilizzarlo in compensazione (Prov. 18.04.2019, n. 100372 e Prov. 28.08.2017, n. 165110). È fatto divieto di cedere il credito a istituti di credito o altri intermediari finanziari. Il credito viene chiamato credito d'imposta ecobonus, poiché si riferisce a lavori di riqualificazione energetica, effettuati sia su parti comuni di condomìni, sia su unità immobiliari singole.
Tale credito come sopra detto può essere ceduto sia dai soggetti capienti, ma che preferiscono cedere il credito piuttosto che fruire della detrazione, sia dai soggetti che non potrebbero fruirne in quanto incapienti, o detti anche no tax area, ossia:
• soggetti con redditi di pensione inferiori a 7.500 euro, redditi di terreni inferiori 185,92 euro e redditi dell'abitazione principale e pertinenze (art. 11, c. 2 Tuir);
• soggetti con reddito da lavoro dipendente o...