Cessione del credito Iva negato ai soggetti non residenti
L’Iva chiesta a rimborso dal soggetto passivo non residente, privo di stabile organizzazione e non identificatosi direttamente, non può essere oggetto di cessione a terzi.
L’Agenzia delle Entrate ha opposto un netto rifiuto alla richiesta avanzata da una società svizzera, la quale, priva di stabile organizzazione in Italia e ivi neppure identificatasi direttamente, riteneva possibile, per ottimizzare la gestione della propria liquidità, la cessione del credito Iva richiesto a rimborso e maturato in seguito all’acquisto di beni e servizi inerenti alla propria attività d’impresa, realizzati nel territorio nazionale.
Con la risposta ad interpello 19.05.2022, n. 278, il Fisco ricorda che i rimborsi Iva possono essere richiesti anche dai soggetti passivi non residenti; in particolare, per gli operatori economici extracomunitari si applica l’art. 38-ter D.P.R. 633/1972, il quale garantisce la possibilità di richiedere il rimborso dell’imposta assolta su acquisti e importazioni di beni mobili e servizi inerenti alla loro attività, purché detraibile.
I soggetti extraunionali possono infatti presentare domanda all’Amministrazione Finanziaria, senza necessità di identificarsi direttamente in Italia, né di assolvere gli obblighi fiscali come i soggetti residenti, a condizione che anche il proprio Stato di appartenenza garantisca le condizioni di reciprocità necessarie per l’ottenimento del rimborso anche agli operatori economici italiani (ad oggi, solo Israele, Norvegia e Svizzera). In ogni caso, alla richiesta di rimborso non consegue la...