La cessione del credito Iva trimestrale è stata più volte oggetto di interpretazioni contrastanti con il conseguente comportamento discriminatorio dell'Amministrazione Finanziaria rispetto a quanto dichiarato da Cassazione (sentenza n. 13027/2015), da Corte di Appello di Venezia (n. 2252//2013) e anche da quanto affermato dalla Norma di comportamento dell'AIDC 22.06.2006, n. 164. L'Agenzia delle Entrate sosteneva che l'impossibilità della cessione del credito Iva trimestrale trovasse ragioni nel tenore letterale dell'art. 5, c. 4-ter D.L. 70/1988, secondo cui era riconosciuta esclusivamente la possibilità di cedere i crediti Iva emergenti dalla dichiarazione annuale Iva. La tesi era criticata poiché, nella pratica, tanto il credito Iva trimestrale quanto quello annuale derivano da operazioni che confluiscono nella dichiarazione Iva annuale e determinano un'eccedenza d'imposta rimborsabile che, in quanto tale, costituisce un credito certo, liquido ed esigibile e non, viceversa, una mera aspettativa di rimborso.
Grazie all'art. 12-sexies D.L. 34/2019 (decreto Crescita), inserito in sede di conversione dall'art. 1, c. 1 L. 58/2019, viene estesa la possibilità, per i soggetti passivi Iva, di cedere i crediti Iva che emergono dalle liquidazioni trimestrali, sempreché sussistano i requisiti previsti per la richiesta di rimborso di cui all'art. 38-bis. Elementi fondamentali che devono...