RICERCA ARTICOLI
Imposte e tasse 22 Marzo 2021

Cessione del credito, limite dei debiti scaduti superiori a € 1.500

Non è chiaro se alle varie misure anti Covid si applichi la stessa disposizione di favore prevista per il 110%, oppure la normativa generale che inibisce invece tali operazioni nel caso di pendenze già iscritte a ruolo.

Gli artt. 121 e 122 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) prevedono la possibilità di cedere rispettivamente il credito d’imposta di pari ammontare alla detrazione 110% spettante (quindi, al posto dell’utilizzo diretto nella propria dichiarazione dei redditi) e, nel caso dell'art. 122, dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19, ossia: a) credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'art. 65 D.L. 18/2020; b) credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'art. 28 D.L. 34/2020; c) credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'art. 120, D.L. 34/2020; d) credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'art. 125, D.L. 34/2020. In entrambi i casi (art. 121 e art. 122) i cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente: la quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso, così come non si applicano i limiti di cui all'art. 34, L. 388/2000 (ossia € 700.000 per ciascun anno solare come limite massimo dei crediti di imposta e...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.