Cessione del credito o sconto in fattura acquistato da privato
Nessuna rilevanza reddituale per il “differenziale positivo” conseguito dal privato per effetto dell’acquisto del credito d’imposta ex art. 121 D.L. 34/2020: lo conferma la circolare 26.06.2023, n. 17/E.
Ai sensi dell’art. 121 D.L. 34/2020, i soggetti che sostengono spese per gli interventi rientranti nel superbonus possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi, alternativamente:
per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati (c.d. “sconto in fattura”). Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante. Pertanto, ad esempio, nel caso in cui il contribuente sostenga una spesa di 30.000 euro, alla quale corrisponde una detrazione di 33.000 euro (110%), a fronte dello sconto applicato in fattura, pari a 30.000 euro, il fornitore matura un credito d’imposta di 33.000 euro. Nel caso in cui, invece, il fornitore applichi uno sconto “parziale”, il credito d’imposta è calcolato sull’importo dello sconto applicato. Ciò comporta che se, a fronte di una spesa di 30.000 euro, il fornitore applica uno sconto pari a 10.000 euro, lo stesso matura un credito d’imposta di 11.000 euro. Il contribuente può far valere in dichiarazione una detrazione di 22.000 euro (110% di 20.000 euro rimasti a carico) o, in alternativa, può optare per la cessione del credito corrispondente a tale importo rimasto a carico di...