È frequente che gli artisti cedano le proprie opere non direttamente, bensì attraverso intermediari professionali come le gallerie d’arte, che a loro volta vendono le opere d’arte agli acquirenti finali, operando (nei rapporti con l’autore) con un mandato senza rappresentanza o con rappresentanza. Prima di entrare nel merito dell’Iva nelle cessioni, si ritiene opportuno riprendere il concetto di mandato previsto dal Codice Civile.
Il mandato è il contratto col quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra (mandante). Nel mandato con rappresentanza (art. 1704 c.c.) il mandatario agisce in nome e per conto del mandante e gli effetti giuridici degli atti compiuti dal mandatario ricadono nella sfera giuridica del mandante, mentre nel mandato senza rappresentanza (art. 1705 c.c.) il mandatario agisce in nome proprio e per conto (ma non in nome) del mandante, acquisendo i diritti e assumendo gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi. Gli effetti giuridici degli atti compiuti non ricadono nella sfera giuridica del mandante, ma il mandatario ha l’obbligo di trasmetterli nella sfera giuridica del mandante.
Cessioni ai fini Iva