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Imposte e tasse 03 Novembre 2020

Cessione di quote di emissione di CO2 non è attività agricola connessa

Secondo l'Agenzia delle Entrate (interpello 365/2020), si tratta comunque di attività d'impresa, indipendentemente dal soggetto che effettua l'operazione.

La cessione di quote di emissione (cd. VERs) di CO2, ancorchè derivanti dal “sequestro” di CO2 conseguito da una coltivazione agricola, non può essere considerata attività connessa ma d'impresa in tutti i casi, anche indipendentemente dal soggetto (ditta individuale, società di persone o di capitale) che la pone in essere. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate in risposta all'interpello 16.09.2020, n. 365, escludendo la natura di attività connessa con quelle agricole sia sotto il profilo civilistico, sia sotto il profilo fiscale, in quanto non può essere fatta rientrare nelle previsioni dell'art. 2135, c. 3 C.C. e art. 56-bis del Tuir.
Secondo l'Agenzia, infatti, in assenza di una norma che espressamente qualifichi l'operazione oggetto dell'interpello come attività connessa con quella agricola, a differenza di quanto avvenuto per la produzione di energia da fonte fotovoltaica (art. 1, c. 423 L. 266/2005) e, in ogni caso, in mancanza di un quadro di regolamentazione secondaria che ne disponga l'assimilazione, tale attività non è in alcun modo riconducibile alla “fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature e risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata” di cui all'art. 2135, c. 3 C.C.
Le quote di emissione di CO2 oggetto di cessione, infatti, sono derivanti da una specie coltivata che (pare) garantire il “sequestro” di CO2 dall'atmosfera con diritto alla loro acquisizione analogamente a quanto avviene con i cd. “certificati bianchi”, titoli cedibili alle aziende cd. “energivore”, consentendo a a tali soggetti di emettere in atmosfera biossido di carbonio in applicazione del Protocollo di Kyoto.
Nell'interpello, l'istante faceva presente che il mercato volontario del carbonio offre oggi l'opportunità di acquistare crediti di emissione di CO2 da progetti realizzati nel settore forestale per compensare le emissioni, e concludeva richiedendo il riconoscimento della determinazione in via forfetaria del reddito sia ai sensi dell'art. 56-bis Tuir, sia ai fini Iva ai sensi dell'art. 34-bis D.P.R. 633/1972, in quanto attività svolta direttamente dall'imprenditore agricolo utilizzando prodotti che provengono prevalentemente dall'attività agricola principale, nonché mediante utilizzo prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata e, pertanto, ad essa connessa.
L'Agenzia, viceversa, evidenzia l'assenza di una previsione normativa che qualifichi tale attività come connessa a quella agricola; allo stesso modo, tale attività non sarebbe riconducibile neppure alla “fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola” di cui all'art. 2135, c. 3 C.C.. La conclusione è che è negata l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 56-bis Tuir anche sotto il profilo soggettivo in tutti i casi possibili: ditta individuale, società semplice, nonché società di persone (snc e sas), Srl e cooperative, anche quando abbiano optato per la tassazione su base catastale ai sensi dell'art. 1, c. 1093 L. 296/2006.
Fermo restando che i proventi dell'attività concorrono alla formazione del reddito d'impresa ai sensi dell'art. 85 Tuir, anche ai fini Iva, tale attività non può rientrare nel regime speciale per l'agricoltura di cui agli artt. 34 e 34-bis D.P.R. 633/1972 essendo qualificabile come prestazione di servizi ex art. 3, c. 2, n. 2) riconducibili alle cessioni di diritti immateriali.