Estero 13 Dicembre 2024

Cessione di vernici ad armatori e compagnie navali nazionali ed estere

Le cessioni di vernici per rivestimento marittimo verso armatori in possesso di un’imbarcazione situata in porti Ue richiedono la comunicazione del numero identificativo VIES per la non imponibilità di cui all’art. 41 D.L. 331/1993.

A quale regime Iva sono assoggettate le cessioni di vernici per rivestimento marittimo verso armatori o compagnie navali sia italiane che estere? L’Agenzia delle Entrate si è espressa sul tema nella risposta 5.12.2024, n. 244.Nel caso proposto le vendite sul territorio nazionale verso armatori/compagnie navali estere sono effettuate da una consociata estera realizzando una triangolazione. La società italiana fattura alla capogruppo extra-UE che a sua volta fattura al cliente finale (armatore/compagnia navale estera) la cui nave risulta nel porto italiano.Oggetto della cessione sono vernici impiegate nella manutenzione periodica consegnate nei luoghi dell’area portuale dove si trova l’imbarcazione (dotazioni di bordo) oppure provviste di bordo caricate e impiegate poi dall’equipaggio per procedere alla manutenzione ordinaria. In entrambi i casi la società promotrice della cessione non entra mai in possesso dei beni.A livello normativo l’art. 8-bis, c. 1, lett. d) D.P.R. 633/1972 prevede che siano assimilate alle cessioni all’esportazione le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di ricambio degli stessi e delle navi adibite alla navigazione in alto mare e aeromobili, utilizzati per il trasporto di passeggeri e per l'esercizio di attività commerciali, le cessioni di beni destinati a loro dotazione di bordo e le forniture destinate al loro rifornimento e vettovagliamento, comprese le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo ed escluse,...

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