La cessione della detrazione per bonus energetico o antisismico, sotto forma di sconto del prezzo pattuito, mette a rischio la liquidità e la sopravvivenza delle piccole imprese artigiane. La detrazione, infatti, può essere richiesta dal cliente al fornitore della prestazione, ma l’artigiano deve valutare con attenzione l’impatto sulla formazione della propria liquidità, con vantaggio per le imprese più strutturate.
Il legislatore, con il Decreto Crescita (D.L. 34/2019, art. 10, cc. 1 e 2, convertito nella legge 58/2019) ha introdotto la facoltà, per il soggetto che sostiene le spese per gli interventi di cui agli artt. 14 e 16 del D.L. 63/2013 (rispettivamente, interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico), di ricevere, in luogo dell'utilizzo della detrazione, un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante.
L’Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento direttoriale (n. 660057/2019), con le modalità attuative, confermando i principi generali disposti dalla norma richiamata e, soprattutto, confermando che, a pena d’inefficacia, l’esercizio dell’opzione deve essere comunicato via web o, in alternativa, con il modulo inserito nel provvedimento all’Ufficio territoriale anche a mezzo PEC entro il 28.02 dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese dal soggetto avente...