Cessione ecobonus a un valore inferiore al nominale
La differenza comporta una sopravvenienza attiva che come tale concorrerà alla formazione del reddito imponibile nell'esercizio in cui il credito è acquisito.
L'art. 14, c. 2-sexies D.L. 63/2013 prevede che i soggetti beneficiari della detrazione d'imposta, a fronte di spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, possano cedere il corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito, escludendo gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Una recente istanza di interpello presentata all'Agenzia delle Entrate da una società facente parte di una rete di imprese fornisce lo spunto per un approfondimento, non tanto sotto il profilo dei soggetti in favore dei quali la cessione può essere effettuata, quanto sotto l'aspetto contabile e fiscale.
Con il quesito l'istante (società cessionaria) rappresenta la possibilità di cessione del credito tra 2 società, una delle quali, ovviamente, esecutrice degli interventi, svolgenti differenti attività, ma facenti parte di un'unica rete di imprese. La cessione viene prospettata a un valore inferiore a quello nominale. Inoltre, l'istante chiede se la sopravvenienza attiva generata dalla differenza tra il valore nominale del credito acquistato e il prezzo pagato per l'acquisto potrà essere riscontata, secondo il principio di competenza, per i residui 9 anni, in conformità al principio OIC 18, par. 16. Il credito ceduto, infatti, può essere utilizzato in compensazione ai...