Cessione fabbricati beni ammortizzabili e pro-rata Iva
L’art. 19 D.P.R. 633/1972 stabilisce che è possibile detrarre dall’imposta relativa alle operazioni effettuate quella assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata, salvo specifiche eccezioni.
L’art. 19, c. 2 D.P.R. 633/1972 prevede che non è detraibile l’imposta relativa all’acquisto di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all’imposta. Il successivo c. 5 dispone che in presenza sia di attività che danno luogo a operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia di attività riguardanti operazioni esenti ai sensi dell’art. 10, il diritto alla detrazione dell’Iva spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all’art. 19-bis. Quest’ultimo, al c. 1, statuisce che “La percentuale di detrazione di cui all’art. 19, c. 5, è determinata in base al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell’anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell'anno medesimo".
In sostanza, per i soggetti che effettuano operazioni sia imponibili sia esenti ex art. 10 D.P.R. 633/1972 il diritto alla detrazione dell’Iva spetta in misura proporzionale alle prime e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione, di cui al citato art. 19-bis, in rapporto all’ammontare delle operazioni che danno diritto alla detrazione, effettuate nell’anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell’anno...