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Imposte e tasse 20 Ottobre 2022

Cessione o sconto dei bonus edilizi, chiarimenti delle Entrate

Pubblicate le versioni aggiornate dei software di compilazione per l’invio delle comunicazioni, per consentire ai contribuenti ritardatari di avvalersi della remissione in bonis prevista dalla circolare 6.10.2022, n. 33.

Come noto, il Decreto Rilancio all’art. 121 disciplina le diverse modalità di fruizione dei bonus edilizi, le cui detrazioni possono essere fruite direttamente dal beneficiario, oppure cedute per un contributo sotto forma di sconto in fattura sul corrispettivo dovuto o, ancora, cedute direttamente a un istituto di credito. In assenza dei requisiti previsti dalle norme agevolative, l’Amministrazione Finanziaria recupera totalmente la detrazione indebitamente fruita, maggiorata sia di interessi che di sanzioni. Il legislatore ha previsto all’articolo 121, c. 5 del Decreto Rilancio che il recupero venga effettuato nei confronti dei soggetti beneficiari, da intendersi come i soggetti titolari dell’agevolazione fiscale. All'art. 121, cc. 4 e 6 del citato decreto, sono disciplinate le responsabilità dei fornitori e dei cessionari dei crediti d’imposta. È importante ricordare che prima della conversione in legge del decreto Aiuti-bis, i fornitori e i cessionari rispondevano in modo solidale per l’eventuale utilizzo irregolare del credito d’imposta. In sede di conversione l’ipotesi di concorso in violazione del fornitore e dei cessionari è stata limitata ai soli casi di dolo o colpa grave. L’art. 14, c. 1, lett. b), del Decreto Aiuti ha modificato l’art. 121 del decreto Rilancio, prevedendo la facoltà per gli istituti di credito di effettuare sempre una cessione a favore dei clienti...

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