Cessione quote residue 2022 del superbonus con slittamento di 1 anno
Dopo l’emanazione del decreto “Blocca crediti” la cessione anche delle rate residue del superbonus è diventata sempre più complicata e con la ripartizione decennale si slitta di almeno 1 anno.
Con il D.L. 11/2023 è stata soppressa la possibilità di optare per la cessione del credito, relativo alla detrazione spettante per gli interventi “edilizi” effettuati o per lo sconto sul corrispettivo, di cui alle lettere a) e b), del c. 1 dell’art. 121 del D.L. 34/2020.
In sede di conversione in legge del decreto, avvenuta con la L. 38/2023, tuttavia, sono state introdotte alcune novità e, in particolare, per le spese che fruiscono del superbonus, sostenute nel 2022, è stata introdotta la facoltà per i contribuenti di optare per la ripartizione della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi in 10 quote costanti, invece che in 4, e la possibilità di utilizzare in 10 rate annuali di pari importo i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura, di cui all’art. 121 D.L. 34/2020, inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31.03.2023 e non ancora utilizzati, invece che in 4.
Con riferimento a detta situazione, le disposizioni di attuazione sono state emanate dall’Agenzia delle Entrate con apposito provvedimento (n. 132123/2023) e, con un preciso documento di prassi (Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 19/E/2023); sono stati istituiti, quindi, nuovi codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta derivanti dagli interventi edilizi.
Le disposizioni, innanzitutto, prevedono che la scelta di utilizzare la detrazione...