Cessioni a titolo gratuito verso PA per finalità umanitarie
La prova di avvenuta esportazione per una cessione a titolo gratuito verso la PA per finalità umanitarie può essere costituita da una documentazione alternativa considerata certa e incontrovertibile come la comunicazione della stessa PA che interloquisce con i propri referenti esteri.
Costituiscono cessioni all'esportazione non imponibili ai sensi dell’art. 8, c. 1, lett. b-bis) D.P.R. 633/1972 le cessioni con trasporto o spedizione fuori dal territorio dell'Unione Europea entro 180 giorni dalla consegna, a cura del cessionario e per suo conto, effettuate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell'elenco di cui all'art. 26, c. 3 L. 11.08.2014, n. 125, in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo. La prova dell'avvenuta esportazione dei beni è data dalla documentazione doganale.L’Agenzia delle Entrate è stata interpellata sull’applicabilità della norma in mancanza dell’emanazione del decreto attuativo e sulle possibili prove di avvenuta esportazione (risposta 12.09.2024, n. 182).La società istante aderendo all’iniziativa non profit di una pubblica amministrazione al fine del sostegno di un settore in un Paese terzo coinvolto in un evento bellico, consegna beni a titolo gratuito in un punto di raccolta nazionale per poi affidare a un broker la spedizione. La Pubblica Amministrazione provvede a inoltrare una comunicazione scritta di avvenuta ricezione del materiale e una successiva di avvenuta consegna alle autorità estere.Secondo l’Agenzia delle Entrate sono rispettate le condizioni di non imponibilità se:- il cessionario...