Cessioni all’esportazione e prova di uscita della merce
L’esportatore che emette una fattura non imponibile IVA ai sensi dell’art. 8, D.P.R. 633/1972 deve provare l’avvenuta esportazione della merce con l’uscita dal territorio comunitario.
Le cessioni di beni verso clienti extra-UE possono beneficiare della non imponibilità IVA al verificarsi di determinate condizioni. L’art. 8, D.P.R. 633/1972 prevede che costituiscono cessioni all'esportazione non imponibili le operazioni seguenti:
le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunità economica europea, a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari. I beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni. L'esportazione deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall’ufficio doganale su un esemplare della fattura;
le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità economica europea entro 90 giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto, ad eccezione dei beni destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato e dei beni da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio della Comunità economica europea.
Pertanto, per aver titolo ad emettere una fattura senza applicazione dell’imposta (non imponibile ai sensi dell’art. 8 - Natura Operazione N3.1) è indispensabile provare l’esportazione della...