Le risposta agli interpelli 49-50-51 del 2018 forniscono ulteriori indicazioni ai gruppi societari alle prese con la circolazione delle eccedenze IRES. Siamo, beninteso, al di fuori dei trasferimenti di imponibile nell'ambito del consolidato. L'ipotesi sul tavolo riguarda le eccedenze maturate fuori dal consolidato fiscale.
Nell'ambito dei gruppi societari, l'eccedenza IRES maturata prima dell'opzione per il consolidato fiscale, può circolare utilizzando gli strumenti previsti nell'ambito delle regole sul consolidato fiscale (art. 118, c. 2 TUIR) o, in alternativa, mediante il decreto riscossione (art. 43-ter D.P.R. 602/1973).
Queste norme si incrociano con quelle in materia di visto di conformità per importi superiori a € 5.000 (art. 1, c. 574 L. 147/2013).
Le norme in materia di visto di conformità sono dettate con esclusivo riferimento alla compensazione ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 9.07.1997, n. 241, ossia la compensazione orizzontale mediante F24. La compensazione IRES da IRES (verticale) parrebbe quindi non richiedere affatto il visto di conformità.
Tuttavia, con un'interpretazione della norma basata sulla maggiore esigenza di controllo, l'Agenzia ha sostenuto che quando c'è utilizzo intersoggettivo delle perdite, il visto di conformità è richiesto anche nella compensazione verticale, ossia a decurtazione dell'imponibile IRES di un'altra società del gruppo...