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IVA 18 Maggio 2026

Cessioni di stampi a clienti esteri: la non imponibilità Iva

La Cassazione ribadisce che la non imponibilità ex artt. 41 D.L. 331/1993 e 8 D.P.R. 633/1972 richiede l’effettivo trasferimento dello stampo all’estero entro l’originario contratto; successivi ordinativi non possono prorogare “ad libitum” il regime agevolato.

L’ordinanza della Corte di Cassazione 28.04.2026, n. 11502 interviene su una fattispecie classica nella prassi industriale: la cessione di stampi a clienti esteri, intra-UE ed extra-UE, in presenza di stampi che, pur fatturati al committente, restano fisicamente presso il produttore italiano.L’Agenzia delle Entrate aveva recuperato l’Iva su operazioni qualificate dal contribuente come cessioni intracomunitarie non imponibili ex art. 41 D.L. 331/1993 e cessioni all’esportazione ex art. 8 D.P.R. 633/1972, ritenendo insussistente il requisito dell’invio/trasporto all’estero degli stampi, rimasti in uso alla cedente.La Corte di giustizia tributaria regionale aveva accolto l’appello della società, valorizzando prassi e giurisprudenza per affermare che il trasferimento dello stampo può avvenire “a fine lavorazione”, anche molto oltre la prima fornitura, ovvero non avvenire affatto in caso di distruzione/inservibilità.La Cassazione rigetta il motivo con cui era denunciata la nullità della sentenza per motivazione apparente, ritenendo che la motivazione del giudice d’appello, pur discutibile nel merito, fosse comunque comprensibile. Accoglie invece il motivo concernente la violazione e falsa applicazione dell’art. 41 D.L. 331/1993, dell’art. 8 D.P.R. 633/1972 e dell’art. 2697 c.c., cassando la decisione impugnata con rinvio al giudice di merito.Presupposti sostanziali - La Corte richiama il quadro unionale (art. 138 Direttiva 2006/112/CE) e la...

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