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IVA 10 Settembre 2026

Cessioni infragruppo “a costo”: l’Iva non conosce il ricarico minimo

Riqualificare in conto lavorazione la vendita di materia prima a prezzo di costo tra società del gruppo non ha base normativa: il corrispettivo pattuito è la base imponibile e gli oneri accessori ne seguono il regime.

È ormai prassi che, in sede di verifica sui gruppi industriali, l’Agenzia delle Entrate scruti le operazioni infragruppo prive di margine e le legga come indice di anomalia, spingendosi a riqualificarle o a contestare la detrazione dell’Iva. Un recente caso ne è un esempio. La capogruppo acquista la materia prima all’estero, la importa a proprio nome avvalendosi di certificazione AEO e deposito Iva, la rivende alla controllata produttrice al costo effettivo (prezzo in valuta al cambio della bolletta più diritti doganali, trasporto, deposito e spese bancarie, con Iva al 22%) e riacquista da questa il semilavorato con margine di libera concorrenza. In questo contesto, i verificatori hanno prospettato 2 tesi tra loro incompatibili, ovvero, alternativamente, che:- la controllata sia un mero terzista (con la materia mai uscita dalla sfera della capogruppo e indetraibilità dell’Iva sulla cellulosa);- il ribaltamento a costo sia una prestazione di servizi da remunerare con un ricarico “seppur simbolico”, con Iva indebita su “costi non soggetti” e sulle differenze di cambio.La difesa per questo tipo di contestazioni poggia su 5 punti:- il livello del prezzo attiene alla determinazione del corrispettivo (artt. 1473-1474 c.c.; art. 13, c. 1 D.P.R. 633/1972), non all’oggetto dell’operazione; la base imponibile è il corrispettivo effettivamente pattuito e un’operazione al costo o sottocosto resta a titolo oneroso (CGUE, C-412/03). Il valore normale opera...

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