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Imposte e tasse 19 Agosto 2020

Cessioni intra a catena, la prova è doppia se non si cura il trasporto

Il fornitore che applica l’art. 41 senza curare il trasporto deve dimostrare non solo l’avvenuto trasporto ma anche che la merce è stata trasportata in altro Stato membro a cura del proprio cessionario e non di cessionari successi.

Nelle cessioni intracomunitarie a catena il trattamento non imponibile dell’operazione dipende anche da chi cura il trasporto. Le cessioni a catena sono quelle caratterizzate da un unico trasporto dei beni tra due diversi Stati membri direttamente dal primo cedente all’ultimo acquirente della catena (i.e. IT1, AT1, AT2). In tale contesto il nuovo art. 36-bis della Direttiva 2006/112/CE introdotto dalla direttiva 2018/1910 prevede che solo una delle cessioni può essere intracomunitaria (non imponibile) mentre le altre devono essere considerate interne. A tal fine diventa rilevante stabilire chi organizza (cura) il trasporto. Le nuove regole prevedono infatti che la cessione non imponibile: (caso 1) è quella effettuata verso l’ultimo cessionario (AT1-AT2) se è costui (AT2) a curare il trasporto (Commissione UE); (caso 2) è, invece, quella effettuata dall’intermedio (AT1-AT2) se costui (AT1) cura il trasporto ed è identificato nello Stato di partenza (IT) del proprio fornitore a cui comunica detta identificazione (art. 36-bis, par. 2 e 3); (caso 3) è, invece, quella effettuata verso l’operatore intermedio (IT1-AT1) negli altri casi (art. 36-bis par. 1). Ciò premesso è utile osservare che le note esplicative della Commissione UE (par. 3.6.9) precisano che “l'operatore intermedio deve conservare la prova che la merce è stata trasportata o spedita da esso stesso (per proprio...

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