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Imposte e tasse 15 Ottobre 2021

Cessioni intra a distanza: quando fatturare e quando no

Nell’e-commerce indiretto l’esonero dall’obbligo di fatturazione vale per chi, nelle vendite intracomunitarie a distanza B2C, adotta il regime OSS ma non per chi, sopra soglia, applica il regime naturale della tassazione a destino UE.

Alle vendite per corrispondenza è assimilato il c.d. e-commerce indiretto (R.M. 274/E/2009). Per le cessioni interne, ferma restando la tenuta del registro corrispettivi (e della LiPE/DAI), vale pertanto l’esonero dai seguenti adempimenti: obbligo di emissione della fattura salvo richieste del cliente; rilascio dello scontrino/ricevuta; rilascio del documento commerciale attraverso i nuovi registratori telematici (D.M. 10.05.2019 e circolare Agenzia delle Entrate 3/E/2020, par. 1.1). Decisamente più articolata (e spesso fonte di equivoci) è invece la situazione nelle cessioni verso l’estero B2C; la materia, peraltro, è stata oggetto di novità dal 1.07.2021 a seguito del recepimento (D.Lgs. 83/2021) della direttiva UE n. 2455/2017. Proviamo a fare il punto. Vendite a distanza intracomunitarie di beni. Sono tali, ai sensi del nuovo art. 38-bis, c. 1, D.L. 331/1993, “le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione di persone fisiche non soggetti d'imposta”. Si tratta di cessioni B2C eseguite con spedizione a cura del fornitore (ossia non curate in piena autonomia dal cessionario) che il fornitore deve assoggettare all’Iva del Paese di destinazione, salva l’ipotesi...

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