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Imposte e tasse 05 Febbraio 2020

Cessioni Intra, trasporti anche senza la dichiarazione di arrivo

Intervento della Guardia di Finanza al Forum di Italia Oggi: la conferma di arrivo del cessionario non è richiesta per le operazioni con rese a destino.

Come già osservato su queste pagine (Ratio Quotidiano del 8.01.2020), dal 1.01.2020 sono in vigore in tutta la UE le nuove disposizioni (art.45-bis del Regolamento UE n. 282/2011) in materia di presunzione del trasporto nelle cessioni intracomunitari di beni. La norma offre al fornitore (che necessita di dimostrare l'avvenuto trasporto quale elemento costitutivo, ancorché non esclusivo, della non imponibilità) un'elencazione di elementi la cui combinazione, se svolta in modo adeguato, permette di vincere la presunzione di trasporto, costringendo eventualmente il verificatore a confutarla. La norma distingue nettamente tra: (par. 1.a) trasporto o spedizione a cura del venditore (rese a destino); (par. 1.b) trasporto o spedizione a cura del cliente cessionario (rese in partenza). Nel corso del Forum di Italia Oggi del 13.01.2020, la Guardia di Finanza ha risposto a un quesito mirato alla conferma del fatto “che il venditore è tenuto ad acquisire dal cessionario la dichiarazione di arrivo prevista dal par. 1.b. dell'art. 45-bis del Regolamento UE n. 282/2011 solamente nel caso di cessioni con trasporto o spedizione a cura del cessionario o di un terzo per conto del cessionario”. La Guardia di Finanza ha confermato che la norma definisce un set documentale differenziato a seconda della circostanza e che “come correttamente osservato nel quesito, la dichiarazione di arrivo resa dall'acquirente viene richiamata solo per...

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