Protocollo Abi o sospensione generale delle rate le 2 strade a disposizione, con i principali aspetti contabili rispetto al prolungamento della durata del contratto.
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Le imprese danneggiate dal Coronavirus hanno possibilità di accedere a 2 distinte moratorie per i finanziamenti e i leasing:
sospensione generale pagamenti - l’art. 56 del D.L. 18/2020, in corso di conversione, prevede la sospensione fino al 30.09.2020 del pagamento dei canoni di leasing o delle rate di mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, in scadenza tra il 17.03.2020 e il 30.09.2020;
protocollo Abi: in alternativa, le Pmi possono accedere alla moratoria prevista dal protocollo Abi. Per i finanziamenti in essere al 31.01.2020, le banche possono sospendere il pagamento della quota capitale di mutui e leasing e allungare la scadenza del finanziamento.
Aspetti contabili - Per gli effetti in bilancio delle moratorie, l’Oic 19 distingue il trattamento contabile a seconda che si tratti o meno di una modifica sostanziale dei termini contrattuali del debito e a seconda che l’impresa applichi o meno il criterio del costo ammortizzato. Le moratorie previste dal D.L. 18/2020 e dall’accordo Abi non dovrebbero essere considerate una modifica sostanziale dei termini contrattuali, in quanto determinano di fatto il solo differimento temporaneo (fino a 6 o 12 mesi) del rimborso delle rate.
Prolungamento durata del contratto - L’appendice A del principio Oic 19 (par. A.7) precisa che una moratoria che preveda la sospensione per un determinato periodo nel pagamento della quota capitale, implicita nei canoni di leasing...