La figura legale nota con il termine amministratore di condominio non è definita dalla legge.
L’art. 1129, c. 1 c.c. recita quanto segue: “quando i condomini sono più di 8, se l’assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall’Autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell’amministratore dimissionario”.
Si tratta di una norma che deriva dalla direttiva che regola la comunione che all’art. 1106 c.c., spiega: "l’amministrazione può essere delegata ad uno o più partecipanti, o anche a un estraneo, determinandosi i poteri e gli obblighi dell’amministratore".
Pertanto, come descrivere l’amministratore di condominio? Come definirlo?
L’amministratore non può essere definito organo del condominio in senso tecnico, in quanto l’ente è sprovvisto di personalità giuridica. Inoltre, non può neanche essere definito mandatario in senso tecnico, in quanto, a differenza di quanto accade nel rapporto di mandato, l’amministratore può non godere della fiducia di tutti i condòmini; infatti, alcuni possono aver votato contro la sua nomina e/o riconferma.
È necessario delimitare e dirigere i poteri attribuiti all’amministratore dalla legge e dalle consuetudini. Sono questi i motivi di fondo che determinano la necessità di delimitare e dirigere i poteri...