Chi trasmette le dichiarazioni con visto di conformità
La dibattuta questione dell'identità soggettiva tra il vidimatore e chi predispone l'invio, secondo l'ultimo punto di vista dell’Agenzia delle Entrate.
Il soggetto che appone il visto di conformità deve essere il medesimo soggetto che trasmette la dichiarazione? Questa questione, a lungo dibattuta, è oggetto della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 29.11.2019, n. 99. Ebbene, l’Agenzia giunge alla conclusione che sussiste un obbligo di identità soggettiva tra chi appone il visto di conformità e chi provvede alla predisposizione e invio della dichiarazione.
Per spiegare le sue conclusioni, l’Agenzia richiama l’art. 23, D.M. 31.05.1999, n.164. La norma regolamentare prevede che i professionisti possono rilasciare il visto di conformità solo se hanno predisposto le dichiarazioni e tenuto le relative scritture contabili. Per i soggetti che tengono la contabilità in proprio, caso generalmente applicabile a tutte le società di non piccola dimensione, il D.M., senza ovviamente modificare la norma primaria, ha messo una pezza identificando nel professionista che appone il visto di conformità, per una mera finzione giuridica, la figura di chi predispone e tiene le scritture contabili.
Rimane il caso di chi affida la tenuta delle scritture contabili e la predisposizione delle dichiarazioni a un professionista non abilitato ad apporre il visto. La spinosa questione ha trovato una soluzione pragmatica nella circolare n. 57/E/2009, dove per il visto si riconosce la possibilità di rivolgersi a un terzo professionista abilitato che, però, deve...