Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto 12 Marzo 2025

Chiarimenti sulla comunicazione preventiva al GSE per i beni 4.0

L’Agenzia delle Entrate ritiene necessaria la comunicazione preventiva al GSE anche per gli investimenti con ordini effettuati dal 1.01 al 29.03.2024.

L’art. 6 D.L. 29.03.2024, n. 39, convertito con modificazioni dalla L. 23.05.2024, n. 67, ha introdotto misure per il monitoraggio dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione di cui ai Piani Transizione 4.0 e Transizione 5.0. Con riferimento ai beni (materiali ed immateriali) 4.0, per espressa previsione normativa, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente in via telematica al GSE l’ammontare complessivo degli investimenti che “intendono effettuare” a decorrere dal 30.03.2024 (data di entrata in vigore del D.L. 39/2024), la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione va aggiornata al completamento degli investimenti.La sola comunicazione telematica di completamento degli investimenti, invece, va effettuata per gli investimenti “realizzati” a decorrere dal 1.01 al 29.03.2024 (giorno precedente alla data di entrata in vigore del D.L. 29/2024). La norma ha creato diversi dubbi poiché, nel definire gli investimenti oggetto di monitoraggio, utilizza locuzioni equivoche. Ci si riferisce, in particolare, alla necessità di presentare la comunicazione preventiva per gli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dal 30.03.2024: è rilevante il momento in cui si manifesta tale intenzione, oppure l’effettuazione dell’operazione (art. 109 Tuir)? Tali dubbi vengono alimentati dalle informazioni richieste nella comunicazione da effettuare...

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