Con riferimento alla tassazione, ai fini dell’imposta di registro, di un atto di “costituzione” del diritto di superficie su terreni agricoli, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti.                        
                                        
                    
                        L’Amministrazione Finanziaria, con la risoluzione 3.04.2025, n. 23/E, ha fornito importanti chiarimenti circa la tassazione, ai fini dell’imposta di registro, di un atto di “costituzione” del diritto di superficie su terreni agricoli ai sensi dell’art. 1, c. 1, della Tariffa, Parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (TUR), approvato con D.P.R. 26.04.1986, n. 131.Il diritto di superficie è disciplinato dall’art. 952 e ss. c.c. In particolare, l’art. 952 (rubricato “Costituzione del diritto di superficie”) prevede, al comma 1, che “Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà” e, al comma 2, che “Del pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo”. Dal punto di vista fiscale, l’art. 43, c. 1, lett. a) del TUR stabilisce che “La base imponibile, salvo quanto disposto negli articoli seguenti, è costituita: [...] per i contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali dal valore del bene o del diritto alla data dell’atto [...]”.In relazione all’aliquota applicabile, l’art. 1, c. 1 della Tariffa dispone, al primo periodo, che sono soggetti a imposta di registro con l’aliquota del 9% gli “Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti...