IVA 11 Gennaio 2024

Chirurgia estetica: novità Iva e condono per gli accertamenti passati

Prestazioni di chirurgia estetica esenti da Iva se hanno finalità di cura, a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica.

Gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, dopo la sentenza della Corte di Giustizia (C-91/12), hanno iniziato a disattendere le istruzioni ministeriali (Agenzia delle Entrate, circ. 4/E/2005), relative all’esenzione Iva delle prestazioni di chirurgia estetica. L’Agenzia delle Entrate, fino all’emanazione della citata sentenza, riteneva, in virtù della predetta circolare, che le prestazioni mediche di chirurgia estetica sono interventi “tesi a riparare inestetismi, sia congeniti sia talvolta dovuti ad eventi pregressi di vario genere (es.: malattie tumorali, incidenti stradali, incendi, ecc.), comunque suscettibili di creare disagi psicofisici alle persone”. Tali prestazioni, quindi, “sono esenti da Iva in quanto sono ontologicamente connesse al benessere psicofisico del soggetto che riceve la prestazione e quindi alla tutela della salute della persona”. Rientrano, pertanto, nell’esenzione di cui al punto 18 dell’art. 10 D.P.R. 633/1972, che prevede “le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona“, anche gli interventi di chirurgia estetica effettuati su richiesta del paziente per modificare o migliorare il proprio aspetto fisico, a condizione che lo scopo sia terapeutico, ossia, la tutela della salute della persona. Secondo la Corte di Giustizia, nella citata sentenza, le citate prestazioni mediche possono avere natura terapeutica anche per problematiche di tipo...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.