Per i bilanci 2021, le società potranno fare affidamento sulla proroga di alcune delle disposizioni emergenziali già in vigore per il 2019 e il 2020 quali, ad esempio, il “congelamento” delle perdite d‘esercizio o la sospensione degli ammortamenti, ma non su altre. In particolare, non si potrà fare affidamento sulla deroga alla valutazione del principio della continuità aziendale che, a ben vedere, ha rappresentato il più importante paracadute nella chiusura dei conti degli ultimi 2 anni.
È difficile comprendere se esistono motivazioni o scelte normative dietro questa situazione.
Sotto certi aspetti, il legislatore ha infatti ritenuto che l’esercizio 2021, interamente attraversato dagli effetti dell’emergenza sanitaria, sia ancora da “proteggere”, mentre sotto altri punti di vista, deroghe alla continuità e slittamento dell’approvazione nel termine lungo dei 180 giorni, su tutti, non si è voluti intervenire ritenendo che le prospettive in atto siano tali da poter tornare all’applicazione delle regole e dei criteri ordinari di redazione e approvazione del bilancio.
A fronte di questo quadro normativo, il rischio è che vengano a crearsi situazioni di estrema incertezza che potrebbero ritorcersi contro proprio a coloro che la norma dovrebbe maggiormente tutelare ovvero i lettori interessati dei bilanci societari.
Per comprendere quanto sopra proviamo a formulare un esempio concreto e pensiamo a come dovrebbe interpretarsi un bilancio chiuso al 31.12.2021 all’interno del quale la valutazione positiva degli amministratori circa la continuità aziendale della società conviva con la decisione degli stessi di rinviare la copertura delle perdite d’esercizio fino all’approvazione del bilancio 2026.
Si può ipotizzare che la stessa società possa essere considerata come un complesso economico funzionante destinato alla produzione di redditi per un prevedibile arco temporale futuro (OIC 11), se allo stesso tempo si è deciso di avvalersi della disposizione di cui all’art. 6 D.L. 23/2020, rinviando ogni decisione relativa alle perdite d’esercizio che potrebbero essere così ingenti da aver addirittura azzerato il capitale sociale?
Allo stato dell’arte un simile bilancio potrebbe essere redatto creando enormi difficoltà agli amministratori, ai sindaci-revisori e, soprattutto, ai lettori dei bilanci 2021.
Resta da chiedersi se la mancata proroga delle deroghe in materia di continuità aziendale sia una scelta razionale del legislatore che in tal modo potrebbe aver deciso di mettere a nudo le reali condizioni in cui le società si trovano dopo 2 anni di emergenza. Così facendo la chiusura dei bilanci al 31.12.2021 si configura come un vero e proprio punto di svolta. In tutte le situazioni in cui gli effetti dell’emergenza hanno inciso sulle fondamenta aziendali, facendo venir meno le prospettive di continuità aziendale, per la direzione aziendale non ci sarà altra scelta se non quella di arrendersi e procedere con la cessazione dell’attività.
Ma se questa fosse davvero l’intenzione del legislatore perché prevedere, a fianco della mancata proroga delle deroghe alla valutazione della continuità aziendale, la proroga di molte altre disposizioni emergenziali finalizzate alla sterilizzazione degli effetti dell’emergenza sanitaria sui bilanci 2021?
Quello che abbiamo di fronte è dunque un quadro in chiaroscuro.
Se non ci saranno novità entro breve tempo per molte realtà aziendali la chiusura dei conti 2021 potrebbe rappresentare la presa d’atto della perdita di continuità e l’impossibilità di procedere oltre. Resta però da chiedersi, ancora per una volta, se proprio questa sia l’intenzione del legislatore o se, al contrario, lo scenario sopra descritto non sia piuttosto il frutto di un mancato coordinamento delle norme emanate in questi ultimi mesi.
