Raccomandate a/r dell'Agenzia delle Entrate ai titolari che nelle 3 annualità precedenti non risultano avere esercitato attività di impresa, attività artistiche o professionali.
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Il provvedimento 3.12.2019 dell'Agenzia delle Entrate dispone la chiusura d'ufficio delle partite IVA inattive ai sensi dell'art. 35, c. 15-quinquies, D.P.R.. 633/1972. La disposizione riguarda attività d'impresa, attività artistiche o professionali e persone fisiche o giuridiche.
Soggetti inattivi: titolari di partita IVA che nei 3 anni precedenti non hanno presentato:
dichiarazione annuale IVA;
dichiarazione dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo.
Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, sarà estinto anche il codice fiscale.
Gli interessati avranno 60 giorni per fornire giustificazioni; la chiusura della partita IVA sarà preceduta da una comunicazione preventiva dell'Agenzia delle Entrate (raccomandata con avviso di ricevimento).
Soggetti attivi: la cessazione d'ufficio scatterà in caso di omissione protratta per il triennio della dichiarazione IVA o dei redditi: pertanto, potrebbe accadere che anche un contribuente IVA attivo sia destinatario della comunicazione preventiva dell'Agenzia se nell'ultimo triennio non ha presentato la dichiarazione dei redditi.