Entro i 20.06.2026, i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, i titolari di rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale, nonché i lavoratori autonomi e i professionisti, possono inoltrare all’Inps la richiesta di erogazione dell’indennità prevista dall’art. 6 D.L. 25/2026, a sostegno dei lavoratori autonomi colpiti dagli eventi atmosferici del Ciclone Harry, secondo le istruzioni contenute nella circolare Inps n. 53/2026.
L’indennità in argomento è riconosciuta, per il periodo intercorrente tra il 18.01.2026 e il 30.04.2026, alle sopracitate categorie di lavoratori che:
- risiedono, erano domiciliati ovvero operavano in uno dei Comuni della Regione Calabria, della Regione Sicilia, della Regione autonoma della Sardegna, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri 26.01.2026;
- risultano iscritti a qualsiasi forma di previdenza e assistenza obbligatoria purché anteriormente al 18.01.2026;
- hanno dovuto sospendere l’attività a causa dei predetti eventi meteorologici.
Con riferimento al requisito della residenza, lo stesso è verificato dall’Istituto in sede di presentazione della domanda attraverso l’accesso al relativo servizio telematico tramite la propria identità digitale (SPID, CIE, CNS o eIDAS). Quanto al requisito del domicilio, invece, il richiedente deve dichiarare, sempre in sede di compilazione della domanda, di essere domiciliato alla data del 18.01.2026, presso uno dei Comuni delle 3 Regioni colpite e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.
La misura dell’indennità, senza relativa copertura di contribuzione figurativa, è pari a 500 euro per ogni periodo di sospensione non superiore a 15 giorni e, comunque, non oltre i 3.000 euro. L’anzidetta soglia costituisce l’importo massimo erogabile a ciascun lavoratore.
Anche in considerazione della copertura temporale dell’indennità una tantum, si ritiene opportuno evidenziare che i lavoratori interessati possono scegliere di presentare una domanda per ciascun periodo di sospensione oppure un’unica domanda che interessa 2 o più periodi, purché l’arco temporale indicato nell’istanza si riferisca a intervalli temporali distinti e non sovrapponibili.
Il servizio di presentazione della domanda, già anticipato con il precedente messaggio Inps n. 1272/2026, è disponibile dal 20.04.2026 e rimane attivo fino al prossimo 20.06.2026.
Nell’istanza, il richiedente deve dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di:
- rientrare in una delle categorie di lavoratori previste dall’art. 6 D.L. 25/2026;
- essere residente/domiciliato ovvero svolgere attività lavorativa, alla data del 18.01.2026, presso un Comune interessato dallo stato di emergenza meteorologico;
- possedere i requisiti previsti dalla legge per la categoria di appartenenza.
Una volta presentata la domanda, è possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione dell’istanza e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento.
Si rammenta che, in caso di reiezione della domanda, l’interessato può presentare un'istanza di riesame avverso il provvedimento dell’Istituto entro il termine non perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data in cui si è venuti a conoscenza del provvedimento amministrativo di reiezione. Una volta attivata la funzione che consente di presentare l’istanza di riesame, il richiedente deve esporre le motivazioni, riportare eventuali altre informazioni rilevanti e allegare l’eventuale documentazione a supporto delle motivazioni indicate.
Avverso il provvedimento di reiezione è possibile proporre azione giudiziaria.
