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Imposte e tasse 27 Luglio 2022

Circolazione di prodotti energetici (e-das), le ultime dalle Dogane

Decorrenze e prodotti sottoposti all’utilizzo della comunicazione telematica e-das.

Come noto, l’art. 12 del Testo unico delle accise (TUA) sancisce l’obbligo di circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa mediante il cd. DAS. Con l’art. 11 D.L. 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. 157/2019 è stato introdotto l’obbligo di presentazione del DAS in forma esclusivamente telematica (e-das) limitatamente alla circolazione all’interno dello Stato della benzina e del gasolio usati come carburante, con le modalità previste dalla determinazione direttoriale prot. n. 138764/RU del 10.05.2020 (determinazione e-das). Successivamente, iniziava l’ampliamento della platea di prodotti energetici soggetti all’obbligo della circolazione con e-das: al 1.03.2022 per i medesimi carburanti denaturati ad uso agricolo; al 30.06.2022 per tutti gli altri prodotti energetici assoggettati ad accisa a norma dell’art. 12. Con la Determinazione Direttoriale 27.06.2022, prot. n. 285111/RU tali decorrenze venivano confermate per i seguenti prodotti energetici, trasferiti sfusi, per tutti gli impieghi, inclusi quelli di cui all’art. 21, c. 13 del TUA: oli minerali di cui all’art. 21, c. 2, lett. da a) a e), del TUA; gas di petrolio liquefatti di cui all’art. 21, c. 2, lett. f), del TUA, limitatamente al trasporto per carichi predeterminati; prodotti energetici di cui all’art. 21, cc. 3, 4 e 5 del TUA, qualora ricorrano i presupposti per la sottoposizione ad accisa, fermo...

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