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Imposte e tasse 22 Dicembre 2021

Civis, sanzioni e interessi entro il termine di 30 giorni

L'istanza di autotutela allo sportello e quella tramite il canale telematico.

Dopo la ricezione delle comunicazioni di irregolarità, il contribuente, se rileva dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, può fornire i chiarimenti necessari "entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione”, sia attraverso il canale Civis o direttamente agli sportelli dell’Agenzia delle Entrate. Diversa è l’applicazione delle sanzioni se il contribuente presenta il riesame con l’istanza di autotutela entro i 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, oppure oltre il termine, come ricordato dalla recente risoluzione 16.12.2021, n. 72/E. Se il contribuente presenta l’istanza entro i 30 giorni dal ricevimento della comunicazione e la richiesta viene accolta per il complessivo importo, l’Agenzia delle Entrate procede all’annullamento della comunicazione. Se invece viene accolta parzialmente, l'Agenzia ridetermina la pretesa e procede all’aggiornamento della comunicazione, con l’effetto che il termine di 30 giorni decorre dal ricevimento della nuova comunicazione. Il contribuente, pertanto, beneficia della riduzione delle sanzioni a 1/3 sul debito residuo. Se la richiesta viene respinta, l’Agenzia delle Entrate conferma le irregolarità e il contribuente avrà diritto a beneficiare delle riduzioni previste dalla normativa solo qualora il versamento sia effettuato entro il termine dei 30 giorni. Analizziamo...

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