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Gestione d'impresa 25 Luglio 2023

Clausola Ex Works nei contratti internazionali

La clausola Ex Works è in grado di determinare la giurisdizione applicabile in caso di controversie se, dall’esame dei contratti stipulati, non emergono diverse intenzioni delle parti.

Con la sentenza della Corte di Cassazione 2.05.2023, n. 11346 la clausola Ex Works assume rilevanza al fine della giurisdizione applicabile in caso di controversie. La definizione della clausola Ex Works, secondo il testo ufficiale ICC (edizione 2010, ma la clausola in questione è prevista parimenti nella versione in vigore dal 1.01.2020), è la seguente: “Ex Works significa che il venditore effettua la consegna quando mette la merce a disposizione dell'acquirente presso la sede del venditore o in altro luogo convenuto (es. stabilimento, fabbrica, magazzino, ecc.). Il venditore non ha bisogno di caricare la merce su alcun veicolo di raccolta, né ha bisogno di sdoganare la merce per l'esportazione, ove tale sdoganamento sia applicabile”. La clausola Ex Works sembra perciò comportare, di regola, ossia in mancanza di ulteriori specificazioni, l'individuazione del luogo di consegna presso la sede o altro luogo indicato dal venditore, oltre che le modalità di consegna, che vedono il venditore obbligato esclusivamente a mettere a disposizione la merce a terra in un suo magazzino o stabilimento prestabilito o concordato, con l'eventuale documentazione prescritta. La disciplina del passaggio dei rischi e dei costi del trasporto successivo paiono essere allora conseguenza della fissazione del luogo della consegna, con le ricadute che essa possiede in ordine al radicamento della giurisdizione. Ai sensi del...

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