Altre imposte indirette e altri tributi
03 Ottobre 2026
Clausola penale e imposta di registro
La clausola penale inserita in un contratto di locazione costituisce disposizione necessariamente connessa al contratto principale; pertanto, non è autonomamente assoggettabile a imposta di registro (C.G.T. Liguria, sent. n. 521/2026).
La controversia trattata dalla pronuncia della C.G.T. di 2° grado della Liguria 10.06.2026, n. 521 riguarda il trattamento, ai fini dell’imposta di registro, di una clausola penale inserita in un contratto di locazione di un posto auto scoperto.Il contratto prevedeva una penale di 50 euro per ogni giorno di ritardo nella riconsegna del posto auto, fatta salva la richiesta del maggior danno.Secondo l’Ufficio, la clausola penale costituiva una disposizione necessariamente connessa al contratto principale ex art. 21, c. 2 D.P.R. 131/1986, ma doveva essere valorizzata come atto sottoposto a condizione sospensiva ai sensi dell’art. 27 dello stesso decreto. Ne sarebbe derivata l’applicazione dell’imposta fissa di 200 euro. Il contribuente contestava tale impostazione, sostenendo che una clausola penale non è assimilabile a una condizione sospensiva e non può determinare un’autonoma imposizione aggiuntiva.La Corte ha esaminato principalmente: - l’art. 21, c. 2 D.P.R. 131/1986, ai sensi del quale quando un atto contiene disposizioni che derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l’imposta si applica una sola volta, considerando la disposizione che determina l’imposizione più onerosa; - l’art. 27 D.P.R. 131/1986, che disciplina gli atti sottoposti a condizione sospensiva, soggetti inizialmente a imposta fissa, con eventuale successiva liquidazione dell’imposta proporzionale al verificarsi della condizione; - l’art. 1382...