L'Agenzia delle Entrate, con l’interpello 18.09.2024 n. 185, ha fornito importanti chiarimenti sul trattamento fiscale delle clausole penali inserite nei contratti di locazione, con particolare riferimento all'applicazione dell'imposta di registro.Il caso esaminato dall'Agenzia riguardava un contribuente intenzionato a locare un immobile da adibire a studio medico. Nel redigere il contratto, il proprietario desiderava inserire 2 specifiche clausole penali:- una penale per il ritardo nel pagamento del canone e degli oneri accessori, che avrebbe comportato, oltre alla risoluzione del contratto, l'obbligo di corrispondere interessi di mora calcolati al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 5 punti percentuali;- una penale per la mancata riconsegna dell'immobile alla scadenza contrattuale, che prevedeva il pagamento, oltre al corrispettivo dovuto, di una somma giornaliera pari a 1/30 del triplo dell'ultimo canone corrisposto.Il quesito posto all'Agenzia verteva sulla corretta applicazione dell'imposta di registro a queste clausole penali: dovevano essere tassate autonomamente o rientravano nel regime di tassazione unica del contratto principale?Innanzitutto, è stato necessario richiamare l'art. 1382 c.c., che definisce la clausola penale come una pattuizione con cui si stabilisce che, in caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione. Questa clausola ha lo scopo di predeterminare il risarcimento del danno,...