HomepageSocietàClausole di mero gradimento e diritto di recesso
Società
30 Giugno 2022
Clausole di mero gradimento e diritto di recesso
Nella disciplina delle società di capitale vige il principio della libera circolazione delle azioni/quote volto a garantire il c.d. diritto al disinvestimento.
L’interesse del singolo investitore non può prevalere sul contrapposto interesse dell’ente e degli altri investitori al mantenimento di una certa omogeneità della compagine sociale che influisce, tra l’altro, anche sulla stabilità degli assetti di governance. Per tale ragione oggi è espressamente riconosciuta ai soci la possibilità di introdurre nell’atto costitutivo o nello statuto delle limitazioni al generale principio della libera trasferibilità.
Viene così deferito all’autonomia privata il potere di individuare regole e meccanismi volti a garantire un controllo selettivo sulle modifiche della compagine sociale.
La clausola di gradimento si colloca, quindi, nel novero di tali limitazioni e mira a blindare la compagine sociale nella misura in cui subordina il trasferimento delle partecipazioni al consenso degli altri soci, degli organi sociali o, per le S.r.l., di terzi. Si usa distinguere al riguardo le clausole di gradimento che fissano a priori i criteri di selezione che dovranno essere rispettati dagli organi chiamati a esprimere il proprio consenso, dalle clausole di “mero” gradimento in cui la decisione sul trasferimento è totalmente rimessa alla altrui discrezionalità.
Tali clausole soggiacciono a condizioni di efficacia diverse per le S.p.a. e per le S.r.l. e determinano rilevanti conseguenze sul funzionamento dell’ente.
Nelle società per...