Dopo la riforma del 2005 che ha nettamente distinto le società azionarie dalla Srl e ha reso decisamente più flessibili i contenuti degli statuti e dei patti sociali, si sta assistendo a un'applicazione decisamente più frequente di alcune clausole di regolamentazione della vita sociale e in particolare, del trasferimento di azioni o partecipazioni societarie, inter vivos o mortis causa (in quest'ultimo caso e ovviamente solo se intestate a persone fisiche). Tali clausole hanno formato oggetto anche di studio per alcune commissioni del Notariato, in particolare Milano e Triveneto, che ne hanno esaminato l'adozione.
Uno dei presupposti ribaditi dalla riforma del diritto societario è l'estrema difficoltà dei soci di minoranza, di recedere dalla società, in quanto tale diritto è ristretto ad alcune tassative ipotesi dal Codice Civile (artt. 2437 e segg. Spa; 2473 Srl) e molto raramente gli statuti o i patti sociali prevedono altre ipotesi di recesso.
Dall'altro lato, occorre anche tutelare il diritto di trattativa alla vendita del socio di maggioranza, specialmente nel caso in cui statuti e patti sociali prevedano diritti di veto (e quindi di voto) con maggioranze particolarmente qualificate per alcuni accadimenti gestionali, rendendo invasiva la presenza dei soci di minoranza. Va ricordato anche e soprattutto che nelle Srl l'art. 2476 accorda diritti ispettivi e repressivi ai soci che non partecipano...