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ETS ed Enti non commerciali 06 Maggio 2026

Co-progettazione: chiarimenti su rimborsi e rapporto con ETS

Il Consiglio di Stato (sent. n. 3082/2026) definisce natura, limiti e regole della co-progettazione: ammessi i rimborsi dei costi, inclusi quelli del lavoro, escluso il rapporto sinallagmatico tipico degli appalti.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 3082/2026 interviene su una specifica procedura di co-progettazione avviata dal Comune di Milano per la gestione della “Casa dell’accoglienza Enzo Jannacci” e di interventi di housing sociale, anche finanziati con risorse PNRR.All’esito dell’avviso pubblico, l’amministrazione aveva selezionato un raggruppamento di enti del Terzo settore (ATI Medihospes), risultato primo con 82 punti, mentre il raggruppamento Spazio Aperto Servizi, secondo classificato con 79,40 punti, ha impugnato l’affidamento davanti al TAR Lombardia, che ha respinto il ricorso. La controversia è quindi proseguita in appello davanti al Consiglio di Stato. Le censure dell’appellante si concentravano su 3 profili principali:- la legittimazione soggettiva, per la presenza nel raggruppamento aggiudicatario di alcune Onlus non iscritte al RUNTS; - la natura del rapporto, ritenuto in concreto assimilabile a un appalto per la copertura integrale dei costi (incluso il lavoro); - la struttura procedurale, per l’asserita mancanza di una previa co-programmazione e per la genericità dei criteri di valutazione. Il Consiglio di Stato respinge integralmente l’appello e chiarisce alcuni punti centrali.In primo luogo, con riferimento ai requisiti soggettivi, il Collegio ritiene legittima, nel caso concreto, la partecipazione delle Onlus non ancora iscritte al RUNTS, valorizzando il regime transitorio di cui all’art. 101 del Codice del Terzo settore. In tale...

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