Co-progettazione ETS: rimborsi, costo del lavoro e Iva delle somme
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3082/2026, qualifica le somme come contributi compensativi e ammette il costo del personale; ai fini Iva conta la sostanza, non il nome dell’avviso. Indicazioni su piano economico e rendiconto.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3082/2026, ha riconosciuto che le somme erogate nell’ambito di una procedura effettivamente collaborativa possono avere natura di contributi riconducibili all’art. 12 L. 241/1990, con funzione compensativa e non corrispettiva. L’amministrazione non remunera quindi un prezzo, ma sostiene la realizzazione di un progetto condiviso attraverso il rimborso di spese effettivamente sostenute, documentate e rendicontate. La distinzione è rilevante perché l’assenza di un utile non coincide con l’assenza di costi. Un ETS può impiegare personale dipendente o autonomo, sostenere costi di coordinamento, utilizzare sedi e attrezzature, affrontare spese assicurative e imputare al progetto una quota ragionevole di costi indiretti, purché tali voci siano previste nel progetto o nella convenzione, effettivamente sostenute e verificabili.
Particolare attenzione deve essere riservata al costo del lavoro. L’art. 16 del CTS garantisce ai lavoratori degli ETS il rispetto dei contratti collettivi applicabili. La rimborsabilità richiede il collegamento con il progetto, l’effettivo impiego del lavoratore, la previsione nel piano economico e il rispetto delle regole di rendicontazione.La sentenza del Consiglio di Stato ha chiarito che le diverse voci del costo del lavoro, sia dipendente sia autonomo, possono costituire spese ammissibili nell’ambito della co-progettazione....