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ETS ed Enti non commerciali 29 Ottobre 2026

Co-programmazione, co-progettazione per il TAR e il Consiglio di Stato

Per il TAR Toscana la co-progettazione presuppone una previa co-programmazione; per il Consiglio di Stato basta un’istruttoria partecipata effettiva e documentata. Cosa cambia per l’avviso, per gli atti da produrre e per gli ETS.

L’art. 55 del Codice del Terzo settore colloca co-programmazione e co-progettazione in un modello di amministrazione condivisa fondato sul coinvolgimento attivo degli ETS nell’esercizio delle funzioni pubbliche. La co-programmazione è finalizzata a individuare i bisogni, gli interventi, le modalità di realizzazione e le risorse disponibili; la co-progettazione riguarda la definizione e, eventualmente, la realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento, alla luce degli strumenti programmatori (art. 14 D.P.C.M. 30/2025). La co-progettazione non è, quindi, un affidamento di un servizio già integralmente definito: l’ente pubblico mantiene la titolarità della funzione, ma costruisce la risposta al bisogno con un confronto effettivo con soggetti qualificati del Terzo settore. L’avviso non può quindi ridursi alla descrizione di una prestazione chiusa, con monte ore, risultati predeterminati e prezzo già fissato. La differenza rispetto all’appalto dipende dallo spazio effettivo per la costruzione comune del progetto. Un avviso che definisca ogni elemento dell’attività, lasciando agli ETS soltanto il compito di eseguirla, rischia di rappresentare un affidamento contrattuale dissimulato.   Su questo rapporto si sono recentemente confrontate 2 pronunce.Il TAR Toscana, con la sentenza n. 840/2026, ha annullato una procedura avviata dalla Provincia di Livorno per...

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