IVA 13 Ottobre 2025

Cod. 66 per il soggetto “logistico” solidalmente responsabile IVA

È stato istituito il codice identificativo 66 per individuare il soggetto solidamente responsabile nel caso di opzione del versamento Iva da parte del committente in nome e per conto del prestatore, nei servizi di logistica.

L’applicazione del regime dell’inversione contabile alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica, è prevista dall’art. 17, c. 6, lett. a-quinquies) D.P.R. 633/1972, L’art. 1, c. 58 L. 30.12.2024 n. 207 ne subordina l’applicazione al rilascio dell’autorizzazione UE.Nella sua attesa, il prestatore e il committente possono optare per il regime transitorio, con validità triennale, disciplinato dall’art. 1, c. 59 L. 207/2024, ai sensi del quale il pagamento dell’Iva sulle anzidette prestazioni è effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta. Il modello di opzione è stato approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 28.07.2025, n. 309107 e il relativo software “ReverseChargeLogistica” è stato messo a disposizione il 30.07.2025.L’obbligo di fatturazione permane in capo al prestatore, debitore d’imposta, che è tenuto a emettere fattura, ai sensi dell’art. 21 D.P.R. 633/1972, indicando, oltre all’imponibile, anche l’aliquota e l’ammontare dell’imposta, con l’annotazione “Opzione Iva a carico del committente ex articolo 1, comma 59, legge n. 207 del 2024” (in analogia a quanto precisato, con la circolare...

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