Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - D. Lgs 12.01.2019, n. 14 - prevede all’art. 356 l’istituzione al Ministero della Giustizia di un albo unico e nazionale dei soggetti destinati a svolgere, su incarico del tribunale, funzioni di gestione, supervisione o controllo nelle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza e quindi le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore. Il corpus principale delle disposizioni del Codice entrerà in vigore al 18° mese dalla data della pubblicazione in G.U. e quindi dal 14.08.2020 (art. 389, c. 1), mentre 16 articoli, tra i quali anche il citato art. 356, sono entrati in vigore già dal 16.03.2019 (30° giorno dalla pubblicazione in G.U.).
Condizioni per l’iscrizione. Possono essere ammessi all’Albo: a) gli iscritti agli albi degli: i) avvocati, ii) dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e iii) dei consulenti del lavoro; b) gli studi associati o società tra professionisti, purché i soci siano iscritti negli albi suddetti; e c) i soggetti che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale. Indistintamente per tutti, è richiesto: i) il possesso dei prescritti requisiti di onorabilità (art. 356, c. 3); ii) il possesso di una specifica formazione acquisita con la partecipazione a corsi di perfezionamento, di durata di almeno 200 ore, nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento; iii) lo svolgimento di un tirocinio di almeno 6 mesi, anche in concomitanza con la partecipazione a corsi di perfezionamento, che abbia consentito l'acquisizione di competenze mediante la partecipazione alle fasi di elaborazione e attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni.
Mantenimento dell’iscrizione. Per il mantenimento dell’iscrizione è necessaria l’acquisizione di un aggiornamento biennale, di durata complessiva non inferiore a 40 ore, nell'ambito disciplinare su citato.
Primo popolamento dell’Albo. Possono ottenere l’iscrizione i soggetti elencati alle precedenti lettere a), fatta esclusione dei consulenti del lavoro, b) e c) che documentano di essere stati nominati, nei 4 anni precedenti alla data di entrata in vigore dell’art. 356, e quindi nel periodo 16.03.2015 - 16.03.2019, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali in almeno 4 procedure.
Criticità. Tra le disposizioni che hanno suscitato perplessità rientrano i requisiti per il primo popolamento dell’Albo e in particolare la condizione di aver ricevuto almeno 4 incarichi negli ultimi 4 anni, senza che vengano tenute in considerazione la rilevanza dei singoli incarichi, assimilando così procedure complesse a procedure molto più semplici o persino a procedure che si chiudono senza l’accertamento del passivo, per la completa mancanza di attivo realizzabile. Dalle ultime notizie sembra che il numero degli incarichi richiesti possa essere ridotto a 2, mentre non è chiaro se la data di computo del periodo quadriennale di riferimento resterà quella del 16.03.2019 o se verrà più opportunamente posposta alla data di emanazione del decreto attuativo dell’Albo. Vedremo nei prossimi mesi le misure adottate per l’integrazione e la correzione del Codice.
