Si rammenta che l’art. 14 della originaria versione del Codice della crisi imponeva sia agli organi di controllo societario che ai revisori legali, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni, gli obblighi di:
- verificare che l'organo amministrativo valutasse costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, l’adeguatezza dell’assetto organizzativo dell'impresa, la sussistenza dell’equilibrio economico-finanziario e quale fosse il prevedibile andamento della gestione;
- segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.
- l’imprenditore, e per esso l’organo amministrativo, abbia istituito un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, e che si sia attivato senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale (art. 2086 c.c.);
- il consiglio di amministrazione, sulla base delle relazioni ricevute dagli organi delegati, valuti, tra l’altro, l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e il generale andamento della gestione.
Pertanto, la collaborazione tra l’organo di controllo e il revisore legale, che costituiva il c.d. sistema di allerta interno, introdotta dal Codice della crisi, avrebbe facilitato l’intercettazione dei segnali premonitori delle crisi e la loro segnalazione all’organo amministrativo per l’assunzione dei necessari provvedimenti.
Nella recente lettera il Consiglio osserva che, dopo le modifiche apportate al Codice della crisi dal D.L. 83/2022, l’art. 25-octies non prevede più l’intervento del revisore legale e limita all’organo di controllo l’obbligo di segnalare all'organo amministrativo la ricorrenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di composizione negoziata della crisi.
Nella maggior parte delle società di capitali, prosegue la lettera, in cui l’organo di controllo non è incaricato anche della revisione legale dei conti, l’ordinamento non affida a quest’ultimo accertamenti di natura contabile, demandati, invece, esclusivamente al soggetto incaricato della revisione legale. Questo disallineamento tra ruoli e doveri imposti al revisore e all’organo di controllo, in presenza di una crisi, potrebbe “provocare inefficienze nella tempestiva emersione, problemi di coordinamento e asimmetrie informative, eventuali disfunzioni anche nella corretta individuazione - e delimitazione - dei rispettivi ambiti di attività in eventuali giudizi di responsabilità”.
Nelle s.r.l. che hanno nominato unicamente un revisore e non anche un organo di controllo accade che il sistema di allerta interna viene pregiudicato dall’assenza del soggetto segnalante all’organo di amministrazione e contemporaneamente viene fortemente compromesso anche il sistema di “segnalazioni esterne”, per l’assenza dell’organo di controllo che è destinatario designato delle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati, con grave pregiudizio degli interessi degli stakeholder che lo stesso art. 25-octies intende tutelare.
