Per quanto riguarda le segnalazioni dell’Inps, saranno dirette, ai sensi del c. 1, lett. a), a tutte quelle realtà che hanno un ritardo di oltre 90 giorni nel versamento dei contributi previdenziali di ammontare superiore al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di 15.000 euro (in presenza di lavoratori subordinati e parasubordinati) ovvero all’importo di 5.000 euro (in mancanza di lavoratori subordinati e parasubordinati).
La segnalazione Inail scatta invece in presenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato, superiore a 5.000 euro (c. 1, lett. b).
Le segnalazioni dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, invece, saranno inviate in caso di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni, superiori, per le imprese individuali a 100.000 euro, per le società di persone a 200.000 euro e per le altre società a 500.000 euro (c. 1, lett. d).
Le tre segnalazioni in discorso verranno inviate entro 60 giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi indicati sopra. Per quel che concerne l’ambito applicativo:
- per l’Inps per i debiti accertati a decorrere dal 1.01.2022;
- per l’Inail per i debiti accertati a decorrere dal 15.07.2022 (data di entrate in vigore del Decreto);
- per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione per i carichi affidati dal 1.07.2022.
È stato modificato altresì l’ambito applicativo: non più i debiti risultanti dalle liquidazioni periodiche relative al 1° trimestre 2022 ma da quelle del 2° trimestre.
A mero titolo esemplificativo: qualora dalla liquidazione del 2° trimestre risulti un debito per Iva non versata di 4.500 euro non sarà inviata alcuna segnalazione (a prescindere dal volume d’affari); qualora ne risulti uno di 25.000 euro sarà inviata segnalazione (a prescindere dal volume d’affari); qualora invece il debito risultante sia di 15.000 euro la segnalazione sarà inviata soltanto in caso di volume d’affari dell’anno precedente inferiore a 150.000 euro.
Infine, preme ricordare che, nella nuova formulazione, le segnalazioni dell’Agenzia delle Entrate saranno inviate entro 150 giorni (e non più 60) dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all’art. 21-bis D.L. 78/2010.
