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Imposte e tasse 11 Luglio 2023

Codici tributo per i cessionari dei crediti energetici

Sono stati istituiti specifici codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti energetici del secondo trimestre 2023 da parte dei cessionari.

In alternativa all’utilizzo in compensazione, i crediti energetici del secondo trimestre 2023 possono essere ceduti. Si tratta dei crediti energetici riconosciuti alle imprese, dall’art. 4, cc. 2-5 D.L. 30.03.2023, n. 34, al ricorrere di determinate condizioni, nel secondo trimestre 2023; in particolare:
  • credito d’imposta a favore delle imprese energivore, pari al 20% delle spese sostenute;
  • credito d’imposta a favore delle imprese non energivore, pari al 10% delle spese sostenute;
  • credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, pari al 20% delle spese sostenute;
  • credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale, pari al 20% delle spese sostenute.
Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia 27.06.2023, prot. n. 237453 sono state estese le disposizioni del precedente provvedimento n. 253445/2022 relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici.
Il credito è cedibile “solo per intero” dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione).

Le imprese beneficiarie cedenti richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito medesimo e comunicano l’opzione per la cessione all’Agenzia delle Entrate dal 6.07 al 18.12.2023. A loro volta i cessionari comunicano all’Agenzia, tramite la Piattaforma cessione crediti, l’accettazione della cessione e l’opzione per l’utilizzo in compensazione.
L’utilizzo da parte del cessionario avviene con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite modello F24, entro il termine del 31.12.2023.
Ricordiamo che nei 5 giorni lavorativi successivi alla ricezione delle comunicazioni delle cessioni dei crediti, l’Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, le suddette comunicazioni che presentano profili di rischio, per effettuare i necessari controlli preventivi.

Per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione tramite modello F24, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 7.07.2023, n. 41/E ha istituito i seguenti codici tributo:
  • 7751 denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;
  • 7752 denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;
  • 7753 denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 4, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;
  • 7754 denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”.
I codici, esposti nella sezione Erario del modello F24, riportano nel campo “anno di riferimento”, l’anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.