L'Agenzia delle Entrate (principio di diritto n. 3/2025) chiarisce che le somme scambiate nei contratti di cointeressenza propria sono fuori campo Iva.
Il 19.03.2025, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il principio di diritto n. 3/2025, fornendo un'importante chiarificazione sul trattamento Iva delle somme scambiate nell'ambito dei contratti di cointeressenza propria. Il documento, emesso dalla Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale, risponde a un'istanza di interpello presentata ai sensi dell'art. 11, c. 1, lett. a) L. 212/2000 (Statuto del contribuente).Il contratto di cointeressenza propria, disciplinato dall'art. 2554, c. 1 c.c., si caratterizza per l'assenza di apporto e la partecipazione sia agli utili che alle perdite dell'impresa. Come ricorda l'Agenzia, questa tipologia contrattuale si distingue dalla "cointeressenza impropria", dove invece è previsto un apporto di capitale o lavoro con partecipazione ai soli utili.La Cassazione Civile, con la sentenza n. 7514/2023, ha chiarito che il contratto di cointeressenza propria è finalizzato alla realizzazione di relazioni di collegamento tra imprese, con lo scopo di "alleviare la gestione economica dell'impresa da perdite il cui verificarsi appare solo probabile, dunque incerto". Gli elementi distintivi di questo contratto sono la mancanza di impiego di capitale, l'esistenza di un'alea per entrambe le parti e l'assunzione di un impegno reciproco.Secondo la giurisprudenza, il contratto ha natura "parassicurativa", generando un "obbligo di fare" reciproco, dove l'impiego di capitale è richiesto solo nell'eventualità di una perdita. Il rapporto...