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IVA 16 Luglio 2026

Cointeressenza propria, il trattamento Iva

I trasferimenti monetari derivanti da una cointeressenza propria non sono soggetti a Iva, lo ha chiarito definitivamente il principio di diritto n. 3/2025.

Sempre più spesso le imprese stipulano tra loro contratti che vanno al di là dei più semplici rapporti di fornitura. Uno schema interessante è quello di un’impresa che si accorda con un’altra per eseguire insieme un certo affare con il patto di retrocedere all’altra una quota del risultato netto positivo o di ricevere dall’altra una quota del risultato netto negativo. Ancora più comune è lo schema dove entrambe le imprese si impegnano a svolgere particolari fasi o attività dell’affare comune e poi condividono il risultato netto dell’iniziativa. Questo schema è tipico dei contratti partecipativi ma si caratterizza per l’assenza di un patrimonio comune.Il contratto ha, peraltro, uno schema tipico ed è menzionato nell’art. 2554 c.c., dove è definito contratto di cointeressenza quello in cui un contraente attribuisce la partecipazione agli utili, ma non alle perdite o agli utili e alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto.L’ultima tipologia, definita dalla dottrina "cointeressenza propria", è quella che attira la nostra attenzione. Chiaramente può accadere che entrambi i contraenti svolgano delle attività e perciò si determina un risultato economico comune, in tal caso si parla di cointeressenza propria complessa, o reciproca.La peculiarità di questo contratto è, quindi, che nessuna parte impiega denaro, nessuno dei 2 contraenti iscrive debiti/crediti verso l’altra parte, c’è un’alea reciproca e,...

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