Nell'ambito del Codice della Crisi, con il termine sovraindebitamento si intende lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice Civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
Il Codice introduce la possibilità di instaurare le c.d. “procedure familiari”, laddove l'art. 66 prevede che i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. A tal fine, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il 4° grado e gli affini entro il 2°, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto. Nel caso in cui siano presentate più richieste di risoluzione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento; ad ogni modo, la competenza appartiene al giudice adito per primo. In tali ipotesi, la liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno.
Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'Organismo per la composizione delle crisi, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti in qualsiasi forma. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
a) elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
b) indicazione della consistenza e della composizione del patrimonio;
c) gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
d) dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
e) stipendi, pensioni, salari e tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.
La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno. È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile dalla liquidazione, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'Organismo per la composizione delle crisi. È possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore, se alla data del deposito della domanda il debitore stesso ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale e interessi scaduto a tale data.
